Notizie

14.06.2017.
Attestato di certificazione energetica

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA Deve essere DEPOSITATO presso la REGIONE LAZIO Informazioni sulle modalit� di deposito presso la Regione Lazio degli attestati di certificazione energetica. Con la pubblicazione del D.M. 26.06.2009 sono state emanate le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici da redigere nel caso di nuove costruzioni, di passaggi di propriet� o di riqualificazione energetica. Al punto 8 dell'allegato A al D.M. 26.06.2009 � previsto che, a cura del soggetto certificatore (tecnico professionista), copia dell'attestato deve essere depositato presso la regione territorialmente competente. Analogamente dovr� essere depositata l'autodichiarazione del proprietario nel caso contemplato al punto 9 dell'allegato �A� al suddetto Decreto Ministeriale. Per la provincia di Roma l'ufficio competente � quello della: REGIONE LAZIO Dipartimento Territorio Direzione Regionale Piani e programmi di edilizia residenziale Via Capitan Bavastro n� 108 - Roma La segreteria dell'Ufficio (3� piano) riceve per tale adempimento tutti i giorni (sabato escluso) dalle 10,30 alle 12,30. E' sufficiente portare due copie dell'attestato su una delle quali verr� apposto il timbro a data di avvenuta consegna sotto riportato.

03.08.2013.
APE (Attestazione di Prestazione Energetica) - Sanzioni

EGGE 3 AGOSTO 2013, N. 90 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (G.U. n. 181 del 3 agosto 2013) (...) Art. 12. Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente: Art. 15 (Sanzioni) 1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Le autorité competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalittà di cui all'articolo 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo. 3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalittà stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro. 6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro. 8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro. 9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro. 10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro. (...)

11.06.2013.
Obbligo di indicazione dei dati catastali per compravendite e locazioni

"Manovra" da 25 MLD in Gazzetta: le novit� per l'edilizia Il Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, la "manovra" economica varata dal governo � stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n.125 del 31 maggio 2010. Vediamo alcune delle misure d'interesse per il settore delle costruzioni: � Introduzione della ritenuta fiscale (10%) per le imprese che eseguono lavori agevolati con le detrazioni del "36%" o del "55%" (art.25) � "Sanatoria" per gli immobili non dichiarati in catasto (cd. "immobili fantasma") � Obbligo di indicazione dei dati catastali per compravendite e locazioni � Tracciabilit� dei pagamenti e Misure antiriciclaggio Ritenuta fiscale per le imprese che eseguono lavori agevolati con le detrazioni del "36%" o del "55%" (art.25) Per contrastare il fenomeno di evasione di alcune imprese (ai fini delle imposte dirette e dell'IVA), a decorrere dal 1� luglio 2010, il D.L. 78/2010 introduce l'obbligo, per le banche e le Poste italiane s.p.a., destinatarie dei bonifici di pagamento delle spese per le quali sono riconosciute la detrazione IRPEF del 36% e la detrazione del 55%, di operare una ritenuta del 10% a titolo d'acconto delle imposte dovute dall'impresa destinataria del pagamento. "Sanatoria catastale" per gli immobili non dichiarati (cd. "immobili fantasma") (art.19, co. 8-13) Entro il 31 dicembre 2010 sar� possibile regolarizzare catastalmente gli immobili, gli ampliamenti o i cambi di destinazione d'uso, non dichiarati in catasto, mediante la presentazione di una dichiarazione di aggiornamento catastale.Il Comune, su segnalazione dell'Agenzia del Territorio effettuer� i relativi controlli urbanistici. Obbligo di indicazione dei dati catastali per compravendite e locazioni (art.19, co. 14-16) A decorrere dal 1� luglio 2010, per tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto immobili urbani viene introdotto l'obbligo di indicazione in atto: � dei dati catastali dell'immobile � il riferimento alle planimetrie depositate in catasto � la dichiarazione degli intestatari sulla conformit� dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto In caso di irregolarit� il notaio rogante non potr� procedere alla stipula dell'atto. Sempre a partire dal 1�luglio 2010 la richiesta di registrazione dei contratti di locazione deve contenere le indicazioni dei dati catastali degli immobili: in caso di mancata (o errata) indicazione di tali dati viene applicata una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'imposta dovuta per la registrazione dell'atto. Misure antiriciclaggio e tracciabilit� dei pagamenti Il D.L. 78/2010 prevede (art. 20) l'abbassamento a 5.000 euro del limite massimo per il pagamento di importi in contanti e titoli al portatore (attualmente 12.500 euro). L'art.21 prevede l'estensione della tracciabilit� dei pagamenti alle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore a 3.000 euro.